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Allineamento Libro genealogico cane di razza e anagrafe canina

Riportiamo il DM relativo all'allineamento Libro Genealogico Cane di Razza e anagrafe Canina

Per il testo integrale Protocollo n° 29170 FC/AP 

 

Articolo 1
1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, al fine di garantire l’allineamento delle informazioni del libro genealogico del cane di razza, previste dalle norme tecniche approvate con decreto ministeriale n.21203 dell’8 marzo 2005, con quelle presenti nel sistema di identificazione dei cani, di cui al DPCM del 28 febbraio 2003, l’ENCI invia, con cadenza almeno trimestrale, anche per via telematica, alle banche dati informatizzate, costituite dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dell’accordo del 6 febbraio 2003 punto 4, i dati dei cani iscritti nel libro genealogico del cane di razza nel periodo di riferimento. Le modalità operative di accesso alle banche dati e di trasmissione delle informazioni saranno concordate a livello locale tra l’ENCI e le amministrazioni di competenza.

L’ENCI si accorderà con gli organi competenti al fine di definire modalità e tempi della trasmissione dei dati riferiti all’iscrizione dei soggetti al Libro genealogico. Tale procedura entrerà in vigore dal 1 ottobre 2007. L’obiettivo dell’ENCI, per il futuro, è poter consentire di regolarizzare l’iscrizione all’anagrafe canina con la sola iscrizione al Libro genealogico.

 

Articolo 2
1. La documentazione necessaria per l’iscrizione di una cucciolata o di un singolo soggetto nel libro genealogico del cane di razza, di cui agli articoli 6 e 7 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale n.21203 dell’8 marzo 2005, deve essere integrata dal certificato veterinario di avvenuta inoculazione del microchip identificativo.

Per i cani nati a partire dal 6 luglio 2007, data di emanazione del presente Decreto, ai fini dell’iscrizione al Libro è obbligatorio integrare al modello di iscrizione di cucciolata (Mod. B) il certificato rilasciato dal medico veterinario di avvenuta inoculazione del microchip. Il certificato di inoculazione dovrà pervenire congiuntamente al Modello B all’ENCI. Le Delegazioni non potranno pertanto accettare iscrizioni sprovviste di tale certificazione.

 

Articolo 3
1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, in occasione della denuncia di monta e nascita, prevista all’articolo 6, punto 1.1 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale n.21203 dell’8 marzo 2005, la fattrice e lo stallone, già iscritti al libro genealogico del cane di razza e non iscritti all’anagrafe canina regionale, dovranno essere preventivamente identificati ed iscritti a tale ultima anagrafe.

L’ENCI provvederà ad apportare le necessarie modifiche alla modulistica in uso (Modello A) in quanto, a far data 1 ottobre 2007 i proprietari della fattrice e dello stallone dovranno autocertificare l’iscrizione di questi ultimi all’anagrafe canina regionale indicando il codice identificativo denunciato presso la stessa anagrafe. Le Delegazioni non potranno accettare iscrizioni sprovviste di tale autocertificazione.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1 per la partecipazione alla manifestazione del libro genealogico, i cani, già iscritti al libro genealogico del cane di razza e non iscritti all’anagrafe canina regionale, dovranno essere preventivamente identificati ed iscritti all’anagrafe canina medesima.

I Comitati Organizzatori delle manifestazioni riconosciute dall’ENCI dovranno provvedere a richiedere, congiuntamente all’iscrizione alle esposizioni e prove di lavoro dei soggetti, la dichiarazione di iscrizione all’anagrafe canina regionale indicando il codice identificativo denunciato presso la stessa anagrafe. Nel caso in cui non vi fosse iscrizione all’anagrafe canina, il cane non potrà partecipare alla manifestazione. I Comitati Organizzatori dovranno inviare all’ENCI i dati riferiti ai soggetti mancanti dell’iscrizione all’anagrafe, per l’opportuno inoltro dell’informazione agli organi competenti. Tale obbligo entra in vigore dal 1 ottobre 2007