| Disciplinare D.M. n° 20688 del 12.3.2002 |
Disciplinare per il controllo ufficiale della displasia dell'anca e della displasia del gomito dei cani iscritti al libro genealogico.Approvato con D.M. n° 20688 del 12.3.2002 Art. 1
L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), ai fini dell'attività
selettiva di cui all'articolo 10, lettera c) delle norme tecniche del
disciplinare del libro genealogico del cane di razza, per il controllo delle
malattie ereditarie: Art. 2
L'Ufficio Centrale del libro genealogico deve: Art. 3L'ENCI, su parere conforme della CTC riconosce, ai fini di cui all'articolo 1 e in base a quanto previsto all'articolo 4 del presente disciplinare, l'accreditamento delle Centrali di lettura e dei lettori ufficiali autorizzati a certificare la displasia dell'anca e la displasia del gomito nei cani registrati nel libro genealogico. Art. 4Sono Centrali di lettura ufficiale, le Centrali di lettura riconosciute dall'ENCI, sulla base del protocollo di cui all'allegato n° 1. Art. 5
Con apposito accordo, l'ENCI può delegare le Centrali di lettura ed i
lettori ufficiali riconosciuti ad effettuare direttamente la registrazione
dell'avvenuto controllo sul certificato genealogico, purché: Art. 6
1. Il controllo delle malattie della displasia dell'anca e della displasia
del gomito e relative certificazioni veterinarie devono avvenire conformemente
alle norme F.C.I. esplicitate nell'allegato n° 2. Art. 7
I medici veterinari, che intendono eseguire i controlli ufficiali per queste
malattie sui cani di razza iscritti nel libro genealogico del cane di razza,
devono essere iscritti ad un Ordine Provinciale e devono sottoscrivere un
accordo con una delle Centrali di Lettura ufficiali accreditate dall'ENCI in cui
dichiarano anche: Art. 8I medici veterinari che hanno stipulato un accordo con una delle Centrali di lettura riconosciute dall'ENCI, provvedono ad inviarvi direttamente il/i radiogramma/i eseguito/i, il certificato genealogico del cane controllato ed il modulo di accompagnamento. Art. 9
I medici veterinari che hanno stipulato un accordo con una delle Centrali di
lettura riconosciute dall'ENCI utilizzano i loro moduli di accompagnamento su
cui devono comparire i seguenti dati: Art. 10
Sul modulo di accompagnamento dell'esame radiografico devono comparire anche
le seguenti dichiarazioni: Art. 11
1. La Centrale di lettura valuta e certifica gli esami radiografici ricevuti
dai medici veterinari referenti, applicando le classificazioni della displasia
dell'anca e del gomito descritte negli allegati 4 e 5, fornendo anche il
Certificato Internazionale di cui all'allegato 6. Art. 12
La Centrale di lettura provvede ad inviare all'ENCI ed alle Associazioni
specializzate di razza riconosciute, con cadenza mensile, i seguenti dati
relativi alle letture ufficiali eseguite: Ar. 13La Centrale di lettura provvede ad archiviare gli esami radiografici pervenuti e certificati, per almeno dieci anni, unitamente alla relativa documentazione (copia del modulo di accompagnamento, copia del certificato genealogico, copia del referto ufficiale), garantendo la sicurezza della conservazione. Art. 14In caso di contestazione del giudizio espresso da una Centrale di lettura, la richiesta di appello viene indirizzata all'ENCI e deve essere accompagnata da una certificazione veterinaria che fornisca una valutazione diversa da quella certificata dalla Centrale. Per l'appello, l'ENCI farà riferimento alle apposite Commissioni di esperti internazionali per la displasia dell'anca e per la displasia del gomito approvate dal Consiglio Generale della FCI, secondo le modalità internazionali da esso stabilite. Art. 15L'ENCI si riserva la facoltà di procedere a delle verifiche su cani già giudicati, sia per controlli randomizzati, sia per motivato sospetto di irregolarità, richiedendo la ripetizione dell'esame radiografico, con la presenza di un delegato ENCI e del proprietario del cane. Art. 16
1. Le Centrali di lettura riconosciute dall'ENCI hanno pari dignità, scopi e
funzioni.
Art. 17Le Tariffe massime applicate dalle Centrali di lettura ufficiali devono essere concordate annualmente con l'ENCI, in occasione della riunione annuale di cui alla lettera a) dell'allegato 1. Art. 18
1. Se allevatore o proprietario di cani, il lettore ufficiale non può
effettuare diagnosi ufficiale di displasia dell'anca e/o del gomito per soggetti
nati nel proprio allevamento o per soggetti che siano o siano stati di sua
proprietà. Art. 19Nel caso di accertata inadempienza al presente Disciplinare, l'ENCI richiama la Centrale di lettura coinvolta al rispetto assoluto delle norme contenute. In caso di grave o ripetuta inadempienza l'incarico ufficiale può essere revocato.
Art. 20
1. L'ENCI riconosce, per cani di proprietà di cittadini italiani, anche le
certificazioni ufficiali rilasciate da altre Centrali di lettura accreditate da
Kennel Club di Paesi dell'Unione europea aderenti alla FCI purché aderiscano al
presente disciplinare. Art. 21Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ENCI, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro 60 giorni dalla data di delibera della CTC. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Visto si approva
Giuseppe Ambrosio
12-03-02
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