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Disciplinare D.M. n° 20688 del 12.3.2002

Disciplinare per il controllo ufficiale della displasia dell'anca e della displasia del gomito dei cani iscritti al libro genealogico.

Approvato con D.M. n° 20688 del 12.3.2002  

Art. 1

L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), ai fini dell'attività selettiva di cui all'articolo 10, lettera c) delle norme tecniche del disciplinare del libro genealogico del cane di razza, per il controllo delle malattie ereditarie:
a) displasia dell'anca;
b) displasia del gomito,
si utilizzano i dati raccolti secondo le modalità previste dal presente disciplinare, in conformità alle regole approvate dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI) in data 14.6.1991.

Art. 2

L'Ufficio Centrale del libro genealogico deve:
a) raccogliere ed elaborare i dati provenienti dal controllo delle malattie ereditarie del cane, secondo le indicazioni tecniche elaborate e fornite dalla Commissione Tecnica Centrale (CTC), al fine di predisporre degli studi e dei piani di selezione correlati alla prevalenza delle varie malattie ereditarie nelle diverse razze canine allevate in Italia;
b) stabilire il protocollo per la diagnosi e le certificazioni ufficiali della displasia dell'anca e della displasia del gomito dei cani di razza, in accordo con i protocolli internazionali promossi dalla FCI;
c) registrare sul registro del libro genealogico la valutazione ufficiale per la displasia dell'anca e la displasia del gomito;
d) registrare l'avvenuto controllo della displasia dell'anca e della displasia del gomito sul certificato genealogico.

Art. 3

L'ENCI, su parere conforme della CTC riconosce, ai fini di cui all'articolo 1 e in base a quanto previsto all'articolo 4 del presente disciplinare, l'accreditamento delle Centrali di lettura e dei lettori ufficiali autorizzati a certificare la displasia dell'anca e la displasia del gomito nei cani registrati nel libro genealogico.

Art. 4

Sono Centrali di lettura ufficiale, le Centrali di lettura riconosciute dall'ENCI, sulla base del protocollo di cui all'allegato n° 1.

Art. 5

Con apposito accordo, l'ENCI può delegare le Centrali di lettura ed i lettori ufficiali riconosciuti ad effettuare direttamente la registrazione dell'avvenuto controllo sul certificato genealogico, purché:
a) utilizzino un apposito timbro fornito od approvato dall'ENCI;
b) eseguano la registrazione in un apposito spazio del certificato stabilito dall'ENCI;
c) provvedano a comunicare all'ENCI, nel termine massimo di trenta giorni, il giudizio della lettura ufficiale, fornendo tutti i dati relativi di cui all'articolo 13.

Art. 6

1. Il controllo delle malattie della displasia dell'anca e della displasia del gomito e relative certificazioni veterinarie devono avvenire conformemente alle norme F.C.I. esplicitate nell'allegato n° 2.
2. Le modifiche all'allegato n. 2, conseguenti alle norme approvate dalla FCI, sono direttamente applicabili previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 7

I medici veterinari, che intendono eseguire i controlli ufficiali per queste malattie sui cani di razza iscritti nel libro genealogico del cane di razza, devono essere iscritti ad un Ordine Provinciale e devono sottoscrivere un accordo con una delle Centrali di Lettura ufficiali accreditate dall'ENCI in cui dichiarano anche:
a) di accettare e di seguire il presente disciplinare;
b) di poter disporre di un'apparecchiatura per la diagnostica radiografica a norma di legge;
c) di inviare alla Centrale di lettura di riferimento due radiografie di prova per ciascuna malattia, per dimostrare il corretto posizionamento del cane per l'esame radiografico, a meno che siano già stati accettati come referenti della Centrale prima dell'emanazione del presente disciplinare.

Art. 8

I medici veterinari che hanno stipulato un accordo con una delle Centrali di lettura riconosciute dall'ENCI, provvedono ad inviarvi direttamente il/i radiogramma/i eseguito/i, il certificato genealogico del cane controllato ed il modulo di accompagnamento.

Art. 9

I medici veterinari che hanno stipulato un accordo con una delle Centrali di lettura riconosciute dall'ENCI utilizzano i loro moduli di accompagnamento su cui devono comparire i seguenti dati:
a) nome del cane come da certificato genealogico;
b) numero di registrazione ROI o RSR;
c) sesso e data di nascita del cane;
d) codice d'identificazione del cane (tatuaggio / microchip);
e) nome, cognome ed indirizzo del proprietario registrato sul certificato genealogico;
f) data di esecuzione dell'esame radiografico;
g) nome, cognome ed indirizzo del medico veterinario che ha eseguito l'esame radiografico e suo numero di registrazione presso la Centrale di lettura.

Art. 10

Sul modulo di accompagnamento dell'esame radiografico devono comparire anche le seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione del proprietario del cane sottoposto all'esame radiografico che attesta l'autenticità della sua identità;
b) dichiarazione del proprietario che autorizza la Centrale di lettura a trattenere il radiogramma/i;
c) dichiarazione del medico veterinario che ha eseguito l'esame radiografico di aver verificato l'identità del cane;
d) dichiarazione del medico veterinario di aver eseguito l'esame radiografico con un adeguato stato di rilassamento muscolare del cane.

Art. 11

1. La Centrale di lettura valuta e certifica gli esami radiografici ricevuti dai medici veterinari referenti, applicando le classificazioni della displasia dell'anca e del gomito descritte negli allegati 4 e 5, fornendo anche il Certificato Internazionale di cui all'allegato 6.
2. Le Centrali di Lettura possono integrare le valutazioni sopra riportate con altre valutazioni addizionali (per la displasia dell'anca l'attribuzione del punteggio di Willis adottata da BVA-KC, la classificazione a punti di Fluckiger adottata in Svizzera, la suddivisione in 1° e 2° grado di ciascuno dei cinque gradi della classificazione FCI, proposta dalla stessa FCI).

Art. 12

La Centrale di lettura provvede ad inviare all'ENCI ed alle Associazioni specializzate di razza riconosciute, con cadenza mensile, i seguenti dati relativi alle letture ufficiali eseguite:
a) nome del cane;
b) razza;
c) sesso e data di nascita;
d) numero del certificato libro genealogico;
e) codice d'identificazione del cane (tatuaggio / microchip);
f) nome, cognome ed indirizzo del proprietario;
g) data e tipo di esame eseguito;
h) nome del medico veterinario che ha eseguito l'esame radiografico ed il suo numero di registrazione alla Centrale di lettura di riferimento;
i) giudizio della Centrale di lettura sulla patologia controllata e data della lettura.

Ar. 13

La Centrale di lettura provvede ad archiviare gli esami radiografici pervenuti e certificati, per almeno dieci anni, unitamente alla relativa documentazione (copia del modulo di accompagnamento, copia del certificato genealogico, copia del referto ufficiale), garantendo la sicurezza della conservazione.

Art. 14

In caso di contestazione del giudizio espresso da una Centrale di lettura, la richiesta di appello viene indirizzata all'ENCI e deve essere accompagnata da una certificazione veterinaria che fornisca una valutazione diversa da quella certificata dalla Centrale. Per l'appello, l'ENCI farà riferimento alle apposite Commissioni di esperti internazionali per la displasia dell'anca e per la displasia del gomito approvate dal Consiglio Generale della FCI, secondo le modalità internazionali da esso stabilite.

Art. 15

L'ENCI si riserva la facoltà di procedere a delle verifiche su cani già giudicati, sia per controlli randomizzati, sia per motivato sospetto di irregolarità, richiedendo la ripetizione dell'esame radiografico, con la presenza di un delegato ENCI e del proprietario del cane.

Art. 16

1. Le Centrali di lettura riconosciute dall'ENCI hanno pari dignità, scopi e funzioni.
2. L'allevatore ed il proprietario del cane sono liberi di rivolgersi a qualunque medico veterinario che effettui il controllo ufficiale della displasia dell'anca e/o del gomito, indipendentemente dalla Centrale di lettura cui egli è convenzionato.
3. Le associazioni specializzate di razza che, con approvazione della CTC, richiedono il controllo o l'esenzione (per determinati gradi) da queste malattie per prove di selezione, devono fare riferimento a tutte le Centrali di lettura riconosciute dall'ENCI.

 

Art. 17

Le Tariffe massime applicate dalle Centrali di lettura ufficiali devono essere concordate annualmente con l'ENCI, in occasione della riunione annuale di cui alla lettera a) dell'allegato 1.

Art. 18

1. Se allevatore o proprietario di cani, il lettore ufficiale non può effettuare diagnosi ufficiale di displasia dell'anca e/o del gomito per soggetti nati nel proprio allevamento o per soggetti che siano o siano stati di sua proprietà.
2. La funzione di lettore ufficiale è incompatibile con l'attività di esperto giudice per le razze soggette al controllo delle displasie dell'anca e/o del gomito.

Art. 19

Nel caso di accertata inadempienza al presente Disciplinare, l'ENCI richiama la Centrale di lettura coinvolta al rispetto assoluto delle norme contenute. In caso di grave o ripetuta inadempienza l'incarico ufficiale può essere revocato.

 

Art. 20

1. L'ENCI riconosce, per cani di proprietà di cittadini italiani, anche le certificazioni ufficiali rilasciate da altre Centrali di lettura accreditate da Kennel Club di Paesi dell'Unione europea aderenti alla FCI purché aderiscano al presente disciplinare.
2. L'ENCI riconosce inoltre, per cani di proprietà di cittadini stranieri, le certificazioni ufficiali rilasciate da altre Centrali di lettura accreditate da Kennel Club di altri Paesi dell'Unione europea e di Paesi terzi aderenti alla FCI, dall' Orthopaedic Foundation for Animals (OFA) negli Stati Uniti e dalla BVA/KC in Gran Bretagna, solamente se effettuate su cani i cui proprietari siano cittadini dei rispettivi Paesi.

Art. 21

Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ENCI, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro 60 giorni dalla data di delibera della CTC. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

 

Visto si approva

Giuseppe Ambrosio
Direttore Generale

 

12-03-02